Uno degli argomenti più spinosi degli ultimi tempi è sicuramente rappresentato dal lavoro. Quando un soggetto, sia un giovane che una persona più avanzata nell’età, inizia la ricerca di un lavoro, affronta momenti molto delicati, nel cercare la giusta direzione. Per facilitare la risoluzione del problema a tutti coloro che sperano di poter trovare un impiego nel più breve tempo possibile, sono nate le agenzie per il lavoro, anche note con l’acronimo di APL. Ma cosa sono e di cosa si occupano nello specifico queste agenzie?
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Cosa sono le Agenzie per il Lavoro
Le agenzie per il lavoro sono degli enti autorizzati dallo Stato a porsi come mediatori tra domande ed offerte di lavoro. Il loro scopo è quello di assolvere ad un servizio, per così dire double face, ovvero da un lato aiutare le persone in cerca di occupazione a trovare l’impiego adatto alle proprie corde, dall’altro aiutare le aziende ad individuare le risorse giuste per coprire il ruolo in quel momento vacante.
Volendo ancor più semplificare il concetto, le APL sono Agenzie che aiutano ambedue le parti a raggiungere il proprio obiettivo finale. Questo significa che si occupano anche di alcuni passaggi burocratici, al posto delle due parti coinvolte (lavoratore e azienda).
Cosa fanno le APL
Ricollegandoci a quanto appena detto, le APL si occupano di passare al vaglio i curriculum dei candidati per la posizione lavorativa di interesse delle aziende. Dopodiché selezionano quelli più pertinenti al ruolo, quindi organizzando i colloqui di lavoro. Nel caso di assunzione, può capitare si occupino della formazione in ingresso dei futuri dipendenti e dell successivo inserimento in organico delle risorse.
Inoltre, valutano il contratto di assunzione. In questo caso, vuol dire che si viene a creare un rapporto di lavoro particolare, ovvero lavoro in somministrazione (anche noto fino a poco tempo fa come lavoro interinale). Ragione per cui spesso queste agenzie vengono chiamate pure Agenzie di Somministrazione.
Tutta la vita del contratto di lavoro (selezione, assunzione, eventuale licenziamento sono quindi in capo all’Agenzia).
Il caso della somministrazione di lavoro
È importante sottolineare la situazione in cui le agenzie per il lavoro stipulano un contratto di somministrazione. In questo caso le parti coinvolte nel contratto sono tre ovvero il lavoratore, anche detto prestatore, il somministratore e l’utilizzatore. Il primo è il soggetto che si impegna a coprire la mansione per cui viene assunto; il secondo è l’agenzia di lavoro che media tra le altre due parti; il terzo è l’azienda che si serve del lavoro del primo per raggiungere i propri obiettivi.
Con il contratto di somministrazione è l’Agenzia per il lavoro che assume il lavoratore, pur essendo quest’ultimo impegnato nell’azienda, con la quale però non ha alcun contratto di lavoro.
Le tipologie di Agenzia per il lavoro previste dall’ordinamento italiano
Per poter svolgere la propria mansione, le Agenzie per il lavoro richiedono autorizzazione ad un ente specifico, ovvero l’ANPAL (l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro). Sono tenute altresì ad iscriversi a uno specifico albo, che si suddivide in varie sezioni. Abbiamo precisato questo in virtù del fatto che le Agenzie per il lavoro non sono tutte uguali. L’ordinamento italiano ne riconosce diverse tipologie, e ognuna delle quali ha un set di funzioni specifico.
A stabilire questa suddivisione è stato il recente Decreto legislativo 276 pubblicato il 10 settembre 2003 (con annesse modifiche e integrazioni avvenute in seguito nel corso del tekpo). Secondo il decreto in esame, le Agenzie per il lavoro hanno l’obbligo di iscriversi presso uno specifico albo per poter svolgere il proprio lavoro. L’albo si divide in varie sezioni tra cui:
- Agenzie di somministrazione di tipo generalista
- Agenzie di intermediazione
- Agenzie di ricerca e selezione del personale
- Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale