Il mondo del lavoro è pieno di insidie. Per quanto appagante e soddisfacente sono molte le cose da tenere in considerazione, sia in qualità di datore di lavoro che in qualità di lavoratore. Soprattutto quest’ultimo deve essere molto accorto affinché vengano rispettati tutti i suoi diritti, come quello a ricevere la paga (lo stipendio) e contestualmente anche la busta paga.
La mancata consegna del cedolino comporta l’assunzione da parte del datore di un atteggiamento considerato dalla legge come illegittimo, anche se paga regolarmente l’importo riportato sul cedolino stesso, tanto che sono previste delle sanzioni e dei comportamenti ben precisi che il dipendente può assumere per ottenere quanto gli spetta. Ci sono delle tempistiche? E come comportarsi se non si riceve la busta paga? A questi e ad altri quesiti, è possibile trovare risposta di seguito.
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Quando deve essere consegnata la busta paga
È la legge italiana (precisamente la n. 4 del 1953) a imporre al datore di lavoro la consegna in capo al suo dipendente del prospetto paga con l’analitica della retribuzione. Quando si provvede quindi ad effettuare il pagamento dello stipendio o della paga, il datore di lavoro deve contestualmente consegnare copia del cedolino ad ogni lavoratore. La busta paga può essere sia fornita in forma cartacea sia inviata a mezzo email o a mezzo pec ai propri dipendenti. Questo vuol dire che l’onere della prova di consegna, entro i termini previsti, spetta sempre e comunque ai datori.
Doveroso è in tal sede evidenziare che sebbene al momento della consegna della busta paga, il datore chieda al lavorare di apporre una firma, a titolo di ricevuta o di presa visione e accettazione, l’autografo del dipendente non è titolo dimostrativo della correttezza contenutistico della busta paga o della ricezione del pagamento.
E’ obbligatorio ricevere la busta paga?
Va da sé, in base a quanto appena asserito, che il datore di lavoro è obbligato dalla legge a consegnare la busta paga, la quale rappresenta dunque un diritto per il lavoratore. A rafforzare la legge 4/1953 già citata si mette anche la nuova disposizione del legislatore per la quale, a partire da luglio 2018, il datore di lavoro deve effettuare la retribuzione solo attraverso strumenti tracciabili.
Contestualmente all’avvenuto pagamento (che in alcun modo non può essere sotto forma di contanti), il datore deve consegnare al lavoratore il prospetto paga nei modi più confacenti alle sue necessità (giusto per intendersi, può provvedere anche attraverso il consulente del lavoro dell’azienda).
In mancanza di un simile adempimento, il lavoratore ha tutto il diritto di recriminare, sia bonariamente che attraverso le autorità giudiziarie (ispettorato del lavoro come si specifica anche più avanti).
Cosa succede se il datore di lavoro non consegna la busta paga
La domanda nasce quindi spontanea: Cosa succede se il datore di lavoro non consegna la busta paga? La ritardata o mancata consegna del prospetto paga ad un dipendente, viene considerato un illecito dall’ordinamento italiano, al pari dell’omissione o delle inesattezze contenute nel cedolino.
Per cui il datore di lavoro sarà soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie, da un minimo di 150 euro a 900 euro. Ma c’è di più. Nel caso in cui le omissioni siano effettuato per periodi protratti oltre i sei mesi e per più di cinque dipendenti, il valore della sanzione lievita ad un minimo di 600 euro e ad un massimo di 3.600 euro. E ancora vi è da precisare che se la mancata consegna dura da un anno, per più di dieci lavoratori, la sanzione passa da un minimo di 1.200 euro ad un massimo di 7.200 euro.
A vigilare sul rispetto della normativa appena descritta c’è come ci si poteva aspettare l’ispettorato del lavoro. È opportuno sottolineare che non solo sono previste sanzioni al datore in caso di mancata consegna del cedolino, ma anche in caso di ritardata consegna. In questo caso si applica il primo range di importi visti (ovvero minimo 150, massimo 900).
Cosa fare se non arriva la busta paga
Dinanzi ad un mancato rispetto della legge del datore di lavoro, è il lavoratore a doversi mobilitare per vedersi riconoscere i propri diritti. E può farlo su diversi fronti. Sicuramente può cominciare con una bonaria richiesta al proprio datore che potrebbe passare inascoltata se le intenzioni del datore sono proprio quelle di non consegnare il cedolino. In questo caso, prima di sollevare un vespaio presso l’ispettorato del lavoro, si può effettuare un tentativo cercando un avvocato, il quale può intimare il datore tramite diffida alla consegna del prospetto paga (o tramite messa a disposizione, della busta paga) verso il proprio cliente.
Così facendo in caso di mancata consegna della busta paga, si può sollevare la questione dinanzi al giudice, attraverso un decreto d’ingiunzione alla consegna delle buste paga.
Se il datore di lavoro resta impassibile sulla sua posizione, ma si preferisce evitare la strada del legale, allora non resta che chiamare in causa l’ITL, ovvero l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Sara quest’ultimo a prendere le redini in mano della situazione, chiedendo al datore di lavoro di adempiere ai suoi doveri. Il lavoratore deve comunque presentare una denuncia all’ITL, che deve riportare dati ben precisi.
In primis occorrono generalità del datore di lavoro, dopodiché va descritto in modo preciso, circostanziato ma breve l’inadempimento del datore, la sua eventuale violazione, fornendo contestualmente l’elenco dei prospetti paga non ricevuti. Sarà premura di un ispettore cercare di ottenere dal datore tutto quello che occorre al dipendente, il quale ha pieno diritto di visualizzare il cedolino e conservare una copia.
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