Come separarsi senza avvocati e senza spendere soldi
In presenza di alcuni casi previamente stabiliti dalla legge, è possibile che una coppia si separi senza avvalersi dell’ausilio di un avvocato. Condizione essenziale è che tra i due (futuri ex) coniugi ci sia un accordo su tutte le questioni concernenti la vita coniugale.
Tale istituzione giuridica, detta separazione consensuale, può avvenire in due modi. Uno è il ricorso da depositare in Tribunale, l’altro è un accordo firmato in presenza di un ufficiale dello stato civile del comune.
Viste le tempistiche della giustizia, potrebbe essere una strada da non escludere, ovviamente valutando bene tutte le implicazioni.
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La separazione consensuale in Tribunale
Per separarsi dinanzi ad un giudice i due coniugi devono stilare e firmare in ricorso congiunto che poi viene depositato presso la cancelleria del Tribunale competente (di solito quello in cui hanno residenza i coniugi). All’interno del ricorso non solo la coppia chiede l’autorizzazione a dividersi ma descrive anche tutte le condizioni su cui concordano circa la vita futura, e quindi concernente l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale, il mantenimento, e tutto ciò che ritengono opportuno scrivere.
Firmato da ambedue i coniugi, all’interno del ricorso ci vuole anche una nota di iscrizione al ruolo. Esso inoltre va depositato con degli allegati, quali cioè l’atto di matrimonio, i certificati di residenza e lo stato di famiglia di ognuno dei coniugi (il tutto con marca da bollo da 43 €).
Dopo il deposito, il ricorso viene esaminato da un Giudice il quale fissa un’udienza, la prima, al fine di intentare una conciliazione nella coppia. Nel caso i due siano fermi sulla loro posizione, allora danno conferma dinanzi al giudice di voler proseguire alla separazione.
Non ci sono a tal proposito altri adempimenti da esperire. Bisogna quindi aspettare esclusivamente che venga esperito il decreto di omologa del verbale di separazione da parte del Tribunale (di norma circa 15 giorni).
Prima di scrivere il ricorso sarebbe uso comune quello di rivolgersi alla cancelleria per capire se c’è qualche particolare preclusione alla separazione consensuale senza l’assistenza di un legale. Tale precisazione era doverosa in virtù del fatto che alcuni tribunali consentono la separazione consensuale senza avvocato solo in assenza di figli minorenni, incapaci o portatori di handicap, o con figli maggiorenni non autosufficienti.
Altri tribunali addirittura non consentono affatto di depositare il ricorso congiunto se non assistiti da un legale o da un patrocinatore.
La separazione dinanzi all’ufficiale dello stato civile
Il D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, ha inserito nell’ordinamento italiano un’altra possibilità per i coniugi di separarsi senza avvocato o senza tribunale. L’articolo 12 di questo decreto permette ai coniugi di rivolgersi ad un ufficiale dello stato civile del comune di residenza (di uno dei coniugi) o del comune in cui è avvenuta la trascrizione dell’atto di matrimonio. Tale iter procedurale permette di arrivare celermente ad un accordo di separazione consensuale (o addirittura di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio).
La procedura è molto semplice. L’ufficiale riceve da ambedue le parti una dichiarazione personale in cui esprimono la volontà di volersi dividere nel rispetto delle condizioni tra esse previamente pattuite. Deve essere pertanto prodotto un atto contenente l’accordo, che viene compilato e sottoscritto dopo aver recepito le dichiarazioni.
Per far sì che i due componenti della coppia abbiano riflettuto abbastanza sulla loro decisione, l’ufficiale di stato civile li invita a comparire in sua presenza dopo almeno trenta giorni, data in cui dovranno dare conferma dell’accordo. Tuttavia questa procedura non si può applicare in presenza di prole minore, di figli maggiorenni incapaci o economicamente non autonomi.
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Sottolineiamo infine che l’accordo non può prevedere in questo caso decisioni inerenti la sfera patrimoniale (ossia assegnazione di beni o della casa in cui si vive). La sola questione che si può argomentare nell’accordo concerne la somma di denaro a titolo di assegno periodico di mantenimento.
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