Quando una coppia di fidanzati si accinge a fare il grande passo delle nozze si pone una domanda burocratica molto importante. In sede di celebrazione meglio optare per la comunione dei beni o per la separazione dei beni? Diciamo che non è possibile dare una risposta semplice e netta, perché dietro tali istituti giuridici si nasconde un discorso ben più complesso. Andiamo a sviscerarlo insieme.
Differenza tra comunione e separazione dei beni
Si parla di comunione dei beni tra marito e moglie per indicare tutti quei beni che acquistati dal giorno delle nozze in poi appartengono a tutti e due. Ognuno dei coniugi dunque ha diritto di rivendicare il 50% del bene.
Precisiamo che questa regola vale solo per i beni acquistati in sede di matrimonio: tutti quelli posseduti da marito e moglie prima di convolare a nozze restano propri. Ecco dunque che denaro, beni ereditati, pensione, ricavi di vendita di beni personali, non rientrano nel novero della comunione dei beni. Diventa invece di proprietà di entrambi l’insieme dei beni che si acquistano durante il matrimonio, i risparmi che si accumulano, i debiti, le aziende gestite da entrambi e gli utili ricavati.
Circa l’amministrazione dei beni in comunione, essa può essere svolta autonomamente dal singolo coniuge. Solo per atti di straordinaria amministrazione serve il consenso di entrambi.
Si definisce invece separazione dei beni quell’istituto giuridico per il quale ogni coniuge anche post nozze resta unico titolare dei propri beni. Qualunque cosa si acquisti o si accumuli dopo il matrimonio rientra nell’asse patrimoniale del singolo coniuge a patto che acquisti e beni accumulati vengano fatti separatamente e non insieme.
Se Tizio, marito di Caia, compra una casa con il suo denaro, è il solo che ha diritto ad amministrarlo, a meno che non firmi procura a Caia o decida di cointestarglielo. La cointestazione ovviamente si deve palesare al momento dell’acquisto, specificando anche la percentuale in quota che si vuole condividere con il coniuge.
Ovviamente in regime di separazione dei beni, nel limite delle proprie possibilità, tutti e due i coniugi hanno il dovere di contribuire alle spese per il mantenimento della famiglia.
La differenza tra comunione e separazione dei beni nel matrimonio
Come quindi possiamo sintetizzare la differenza dei due regimi patrimoniali in seno al matrimonio? Semplicemente affermando che la comunione dei beni prevede la suddivisione equa al 50% dei beni acquisiti durante il matrimonio. Mentre per il regime di separazione ogni coniuge resta proprietario dei beni acquistati da lui.
Quale dei due regimi conviene scegliere
Se ti stai domandando quale dei due regimi convenga selezionare al momento del matrimonio, devi fare un’analisi complessiva delle due modalità. Se da un lato ad esempio può sembrare che la comunione sia più conveniente perché sinonimo di condivisione, dall’altro devi sapere che così facendo marito e moglie si ritroveranno a rispondere insieme anche dei debiti.
Inoltre questo tipo di ragionamento va portato avanti nella spiacevole eventualità che possano i due coniugi decidere di divorziare. Che ci sia comunione o separazione, il discorso diventerà molto più complesso di così.
Ad ogni modo volendo essere quanto più oggettivi possibile, è importante dire che la comunione conviene quando uno dei due coniugi ha beni comprati prima del matrimonio ma in sede di nozze non esiste particolare differenza patrimoniale tra marito e moglie. Di contro conviene la separazione dei beni quando:
- Uno dei coniugi ante matrimonio compra la sua prima casa;
- Quando uno dei due coniugi vorrebbe comprare un secondo immobile e vuole beneficiare di agevolazioni fiscali;
- Uno od entrambi i partner possiedono una ditta individuale o un’attività commerciale che potrebbe contrarre debiti. Se l’altro coniuge possiede dei beni comprati durante il matrimonio, eviterà di rispondere con i suoi beni al creditore del coniuge manchevole;
- Se uno dei coniugi ha un figlio avuto da altro matrimonio. Nel caso di comunione dei beni questo figlio nato da precedente matrimonio avrebbe diritto a dividere con i fratelli “di seconde nozze” sulla totalità del patrimonio. Invece con la separazione dei beni avrà diritto a riscuotere la sua quota di legittima solo sui beni di proprietà del genitore defunto.