Nel corso dello svolgimento dell’attività commerciale può accadere che i contribuenti accumulino un credito: la normativa italiana consente pertanto di chiedere il rimborso IVA.
Il credito IVA può essere accumulato nel momento in cui un’impresa o un’attività commerciale esegue operazione verso soggetti che risiedono all’estero, o nel momento in cui le transazioni soggette ad IVA presentano un’aliquota media di importo inferiore rispetto a quella prevista per gli acquisti.
In tutti questi casi, pertanto, è possibile richiedere un rimborso o, in alternativa, ottenere il credito attraverso la procedura della compensazione.
Il D.P.R. 633 del 1972 impone che il rimborso dell’IVA debba essere processato entro 3 mesi dalla data in cui il contribuente ne ha fatto richiesta, ossia dalla data prevista per la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi.
Nel momento in cui il termine dei 3 mesi viene superato, l’importo da rimborsare maturerà degli interessi, fissati al 2% per ogni annualità di ritardo, e questi ultimi si aggiungeranno di diritto alle somme che il contribuente dovrà ricevere anche se quest’ultimo non ne faccia specifica richiesta. In realtà per ricevere il rimborso IVA è necessario attendere molto più tempo rispetto a quello previsto dalla normativa (gli importi possono essere erogati anche a distanza di 3 o 5 anni) pertanto è quasi sempre possibile contare sugli interessi aggiunti.
Rimborso IVA procedura semplificata
L’attuale normativa consente a determinate categorie di soggetti di scegliere un rimborso IVA con procedura semplificata: quest’ultima permette di riscuotere il credito in tempi molti più brevi (riducendoli di un tempo che può andare da un massimo di 90 giorni a un minimo di 2 mesi). In questo caso i rimborsi vengono generalmente erogati entro un anno dalla richiesta del contribuente, pertanto non maturano gli interessi.
Per avvalersi del rimborso IVA con procedura semplificata è necessario compilare l’apposita voce presente sul campo VX4 del riquadro VX presente nel modello IVA.
Non tutti i contribuenti possono usufruire del rimborso IVA con procedura semplificata: quest’ultimo è infatti sempre escluso per tutti coloro che hanno dichiarato la cessazione dell’attività o per gli esercenti soggetti a procedura concorsuale.
Presupposti dei rimborsi Iva
Per accedere al rimborso IVA e al rimborso IVA con procedura semplificata è necessario soddisfare alcuni requisiti preliminari. Questi ultimi sono riportati analiticamente nel T.U. IVA. In particolare per richiedere il rimborso IVA il contribuente deve:
- presentare in fase di dichiarazione dei redditi un’aliquota media relativa alle operazioni attive di importo inferiore rispetto a quella relativa alle operazioni passive;
- presentare operazioni attive considerate imponibili non devono superare il 25% delle operazioni totali;
- richiedere esclusivamente il rimborso IVA per le operazioni inerenti all’acquisto di beni considerati ammortizzabili o di beni e servizi che riguardano attività di studio e ricerca;
- dimostrare di non essere residente in Italia;
- presentare una dichiarazione dei redditi in cui il credito annuale supera l’importo di 2.582,28 €.
Naturalmente non è necessario soddisfare tutti questi requisiti, ma è sufficiente che il contribuente sia compatibile con almeno uno di essi.
Rimborsi IVA e compensazione
I rimborsi IVA possono essere richiesti anche attraverso la procedura di compensazione. Quest’ultima è applicabile a tutti gli importi che possono essere versati utilizzando il modello F24.
In particolare sono previste due diverse tipologie di compensazione IVA: verticale e orizzontale.
- La compensazione verticale consente di compensare il credito IVA con il debito derivante da successive liquidazioni. Questa tipologia di compensazione è definita anche interna in quanto permette di ottenere la riduzione o eliminazione di un debito successivo che corrisponde alla medesima imposta che in precedenza ha generato il credito. In questo caso non è necessario presentare il modello F24, ad eccezione del caso in cui si rilevi un residuo a debito. L’esempio più tradizionale di compensazione verticale è quello della compensazione IVA su IVA.
- La compensazione orizzontale consente di compensare con il credito IVA maturato il debito relativo ad un’altra imposta. Quest’ultima può corrispondere all’IRPEF, all’IMU, all’INPS, all’IRES, all’IRAP, ecc. La compensazione orizzontale può essere applicata a tutti i debiti derivanti dagli importi previsti nel modello F24.
Per entrambe le tipologie di compensazione sono previsti specifici limiti.
La compensazione verticale non richiedere di presentare un apposito modello F24, ma il contribuente deve necessariamente registrare i movimenti sia nella contabilità sia sui registri IVA.
La compensazione orizzontale, invece, a livello pratico è decisamente più complessa. Il contribuente ha infatti l’obbligo di compilare e presentare il modello F24 telematico e deve inserire in quest’ultimo (nella sezione Importi e credito) sia il credito IVA sia il codice tributo previsto per il Saldo IVA. L’importo massimo compensabile, inoltre, è soggetto al limite di 700.000 €.
In relazione all’importo che si deve compensare, inoltre, la compensazione orizzontale impone le seguenti restrizioni:
– per i crediti che non superano i 5.000 € è possibile compensare il credito IVA annuale derivante solo dal primo anno successivo rispetto a quello in cui si è maturato il credito;
– per i crediti che superano i 5.000 € è possibile compensare il credito IVA annuale soltanto dopo che sono trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e su quest’ultima dev’essere stato apposto il visto di conformità.