All’interno dell’ordinamento giuridico italiano troviamo una particolare figura giuridica, ovvero quella delle obbligazioni. Tra le varie esistenti, ci sono anche le cosiddette obbligazioni naturali, ovvero quei vincoli sociali e morali che non dipendono da alcuna azione soluti retentio (azione di ripetizione). Se un soggetto X effettua un pagamento, chi lo riceve non lo può pretendere, perché non si basa su alcun vincolo giuridico.
Indice dell'articolo
Le basi delle obbligazioni naturali
Le obbligazioni naturali si mantengono in piedi sulla falsariga dell’articolo 2034, per il quale:
“Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti” .
Quello che prevede questo articolo lascia intendere in maniera semplice come funziona l’istituto. E’ un negozio giuridico esistente, ha una norma, si basa su una situazione di fatto che comunque esplica i suoi effetti e crea un vero e proprio rapporto obbligatorio.
Le caratteristiche delle obbligazioni naturali
Quali sono quindi i caratteri tipici di un’obbligazione naturale? I requisiti si esplicano in particolare sull’essere incoercibile e sull’essere irripetibile.
Dunque i caratteri tipici di queste obbligazioni sono l’incoercibilità e l’irripetibilità. Questi due requisiti si basano sull’assunto per il quale questo tipo di obbligazione si basa su un dovere morale, un dovere sociale che comunque viene considerato con valenza giuridica dall’ordinamento. E’ doveroso evidenziare che per dovere morale si intende un obbligo etico, che spinge i soggetti a fare una cosa perché la sentono giusta dal punto di vista personale e sociale. Invece per dovere sociale si intende quello che viene considerato tale in un contesto di collettività in cui non si può fare a meno.
Pareri dottrinali a riguardo
Da quanto sinora detto può sorgere il dubbio sul fatto che l’obbligazione naturale per essere considerata tale deve essere allo stesso tempo morale e sociale o se invece l’uno può escludere l’altro. Tale deduzione può nascere in virtù del termine disgiuntivo contenuto nell’art. 2034, citato nel paragrafo precedente. Non a caso la dottrina, ha provato ad argomentare la cosa e a stabilire quale fosse la condizione ideale per intendere la valenza delle obbligazioni naturali. Una buona parte dell’orientamento giurisprudenziale pensa che si possa considerare naturale sia un’obbligazione legata al solo dovere sociale sia un’obbligazione legata al solo dovere sociale. La tesi viene avallata oltre che dalla giurisprudenza anche dall’assunto per il quale il dovere morale sia legato ad un imperativo assoluto senza condizioni. Invece il dovere sociale è relativo e marginale quindi non per forza condivisibile con il singolo.
Esempi tipici dal codice civile di obbligazioni naturali
Allo stato dei fatti quali sono gli esempi pratici di obbligazioni naturali? Ad indicare i casi specifici è proprio il nostro codice civile:
- Art. 1933 del codice civile prevede il gioco e la scommessa;
- Art. 2940 del codice civile prevede il debito prescritto;
- Art. 627 del codice civile prende la disposizione fiduciaria. In questo ultimo caso parliamo di quella situazione in cui la persona in presenza testamentaria, passa i beni al beneficiario e quest’ultimo non può richiedere più di quanto già avuto.
- Art. 590 del codice civile prevede la conferma ed esecuzione di una disposizione testamentaria.
In realtà oltre ai casi previsti dalla legge, è possibile anche che sia il giudice a designare nei singoli casi quando considerare una situazione tipica nelle obbligazioni naturali. Un tipico esempio può essere rappresentato dalla prestazione di alimenti a favore di parenti legittimi che non abbiano titolo giuridico per pretenderli.
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