Ogni persona nasce con una propria cittadinanza che rappresenta, sia legalmente che moralmente, la nostra appartenenza geografica e politica. Ciononostante, può succedere che nel corso della vita nasca la necessità di conseguire un’altra cittadinanza. Per farlo, occorre rispettare il sistema normativo del Paese da cui si intende essere accolti seguendo la procedura richiesta, che può essere pù o meno lunga e complessa.
Ci sono dei casi che permettono di ottenere la cittadinanza italiana in modo rapido, ad esempio, quando ci si unisca in matrimonio con un cittadino italiano, richiedendo, dopo due anni di residenza continuativa e legale in Italia, la cittadinanza italiana per matrimonio. Così sancisce la l’articolo 5 della legge numero 91 del 5/2/1992, stabilendo che la decorrenza dei due anni deve essere calcolata dal giorno in cui è stato contratto il matrimonio. Quando invece il coniuge con cui ci si è uniti in matrimonio è diventato cittadino italiano grazie alla naturalizzazione, il termine di due anni decorre dal giorno del giuramento del marito o della moglie. In ogni caso, il termine si riduce a un solo anno se i coniugi adottano uno o più bambini o in caso di nascita di un figlio.
È importante ricordare che l’istanza di ottenimento della cittadinanza italiana viene considerata valida solo se nei due anni di convivenza richiesti dalla legge non vi sia stato annullamento, separazione personale o scioglimento, né cessazione degli effetti civili discendenti dal matrimonio.
Il Tribunale competente per territorio si pronuncia con decreto per accogliere l’istanza, concedendo la cittadinanza, o di diniego, in alcuni casi. In via esemplificativa, il giudice potrebbe negare la cittadinanza nel caso in cui a carico dell’istante vi fossero condanne penali per aver commesso reati particolarmente gravi e sempre in caso di reati non colposi per cui la legge contempli una pena detentiva non inferiore nel massimo a 3 anni, sempreché il condannato non abbia ottenuto la riabilitazione o in caso di comprovate ragioni di sicurezza della repubblica.
Il modo più veloce per conseguire la cittadinanza italiana
Dal 2015 l’istanza per ottenere la cittadinanza italiana si invia esclusivamente online, mediante la compilazione di due diversi moduli: il Modulo A se la richiesta viene effettuata sulla base del requisito del matrimonio, oppure il Modulo B, se riguarda la richiesta di cittadinanza “per residenza”. In entrambi i casi, i documenti da produrre sono:
- il Certificato di Nascita legalizzato e tradotto, oppure apostillato nel caso in cui il Paese aderisse alla Convenzione dell’Aja del 1961. Nel caso in cui lo Stato aderisse alla Convenzione di Vienna del 1976, invece, il certificato deve essere redatto su un modulo multilingue;
- Certificato Penale dello stato d’origine e di Stati terzi in cui il richiedente abbia eventualmente la residenza dall’età di 14 anni, in questo caso il modulo dovrà essere sempre tradotto e reso legale, oppure apostillato;
- prova dell’avvenuto pagamento del contributo a favore del Ministero degli Interni di € 250,00;
- copia del permesso di soggiorno regolare, se si tratta di un cittadino UE, oppure dell’Attestato di Regolarità del Soggiorno se riguarda un cittadino appartenente a uno degli Stati UE; in alternativa, viene accettato anche un altro documento di riconoscimento legalmente valido;
- nel caso di domanda di cittadinanza per matrimonio, quando il coniuge ha una diversa residenza rispetto al convivente, l’istante dovrà elaborare anche una dichiarazione che spiega i motivi di tale situazione.
Compilata la documentazione con le relative sottoscrizioni e la copia dei documenti richiesti, si inoltra la pratica telematicamente e se l’invio ha avuto esito positivo, il sistema rilascerà un numero di protocollo. Tale ricevuta protocollata permetterà di tracciare l’andamento della pratica nei giorni successivi e fino all’emissione del provvedimento finale che può essere di accoglimento o di rigetto. In alcuni casi possono essere richieste delle integrazioni, quando una dichiarazione è poco chiara o se manca qualche documento. In ogni caso il provvedimento sarà notificato con una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Come anticipato, in caso di richiesta di cittadinanza per matrimonio, il dato temporale previsto dall’articolo 5 della legge numero 1/1992 è di fondamentale importanza. Se, ad esempio, Tizio desidera la cittadinanza italiana e dimostra di vivere stabilmente nel nostro Paese da due anni oltre a essere sposato con un’italiana, ma per qualsiasi ragione va a vivere in un altro Stato, non riuscirà a conseguire la residenza in Italia e di conseguenza non avrà i requisiti per chiedere l’ottenimento della cittadinanza. Se si trova in questa situazione, Tizio potrà fare una nuova istanza solo quando raggiungerà i 2 anni di residenza continuativa e legale.
Facciamo un altro esempio: lo straniero Caio si sposa a ottobre 2023 con un’italiana e da quel giorno iniziano a decorrere i due anni necessari per conseguire la cittadinanza. Dopo otto mesi, per questioni varie, deve trasferirsi all’estero vivendo lì per un anno. A ottobre del 2025 saranno passati due anni dal matrimonio ma non di residenza continuativa e legale in Italia, perché sono stati interrotti dal suo trasferimento all’estero, per questo la sua domanda verrà sicuramente rigettata. Non solo, anche gli otto mesi trascorsi in modo continuativo in Italia verranno persi ai fini del conteggio, per questo sarà necessario ripartire daccapo, facendo decorrere i due anni previsti dalla legge dalla data di ritorno effettivo dall’estero o dal giorno in cui Caio decide di rimanere in Italia stabilmente e senza alcuna interruzione.
Attenzione, ai fini del raggiungimento dei due anni lo straniero potrà sempre allontanarsi dall’Italia per motivi di viaggio, purché l’assenza sia breve e non eccessivamente frequente.
Cittadinanza italiana: come ridurre il termine di due anni
Un importante dettaglio che riduce il termine di due anni è la presenza di un figlio, e cioè di un nascituro o di un figlio adottato: in questo caso i due anni si riducono a 12 mesi. La ratio della norma risiede nel vincolo che si crea tra i coniugi e la presenza di un figlio che non può essere minato dal rischio di espatrio del genitore straniero. Inoltre, viene in rilievo anche la tutela del minore che ha diritto a entrambi genitori cittadini con tutti gli effetti giuridici che ne conseguono.
È importante sottolineare che fino al giorno in cui viene emanato il decreto di cittadinanza, i due coniugi devono risultare sposati regolarmente, senza annullamento o scioglimento perché in questo caso la domanda verrebbe certamente rigettata. Ovviamente, una volta ottenuta la cittadinanza italiana lo Stato non impedisce la separazione né scaturiscono conseguenza legali come la sospensione o la revoca della cittadinanza.
Oltre al matrimonio, vi sono anche altre strade per ottenere la cittadinanza ed è la residenza. In pratica, lo straniero che intende diventare cittadino del nostro Paese può presentare un’istanza provando documentalmente che egli risiede in Italia da dieci anni. La prova documentale è il Certificato Storico di Residenza che l’istante dovrà richiedere al Comune di residenza, attestando di vivere in quel comune stabilmente e senza interruzioni.
Non solo, contestualmente alla presentazione di tale certificato, lo straniero dovrà provare di essere titolare di una percentuale di redditi non inferiore a quanto stabilito dalla normativa e di non avere avuto problemi con le forze dell’ordine o con la giustizia. La legge è molto severa in tal senso, richiedendo all’istante una permanenza in Italia pacifica, che non abbia avuto neanche la registrazione di una qualsiasi notizia di reato, pena il rigetto della domanda.
È bene ricordare che il termine di 10 anni riguarda lo straniero proveniente da Stati extra dell’Unione Europea, mentre se è nato in Italia o da genitori o nonni italiani, il termine scende di 3 anni. Se, invece, lo straniero è cittadino dell’Unione Europea, il termine è di 4 anni e di 5 anni se è maggiorenne e viene adottato da un italiano o da uno straniero rifugiato o apolide che ha fornito all’estero un servizio a favore dello stato italiano.