Il decreto Rilancio n. 34/20 ha provveduto ad introdurre nel nostro ordinamento delle misure a favore delle attività commerciali e professionali. Tra esse c’è quella che permette di utilizzare il credito d’imposta sui canoni di locazione per immobili ad uso non abitativo (ovvero negozi, botteghe, attività industriali, attività artigianali ed agricole).
Volendo è possibile beneficiare di questa misura con una vera e propria cessione del credito che si pone in essere a favore del locatore o del concedente o di altri soggetti (tra cui sono inclusi anche tutti gli istituti di credito e tutti gli intermediari finanziari che possano averne interesse).
Cos’è la cessione del credito d’imposta locazioni
Il credito d’imposta sugli affitti nasce con lo scopo di ridurre le ripercussioni negative che il popolo italiano ha avuto durante l’emergenza pandemica. Esso si pone in essere con un credito d’imposta del 60% sul totale del canone di locazione. Quest’agevolazione consente insomma di recuperare gli affitti del mese di marzo, aprile e maggio 2020 per un ammontare del 60%.
Tale credito si utilizza in dichiarazione dei redditi e si porta a compensazione. Come appena anticipato, il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale pari al 60% sull’importo del canone di locazione. Viceversa l’ammontare si riduce al 30% per quei canoni di locazione validi per gli immobili adibiti ad azienda, ad attività professionale o di interesse turistico.
L’importo di cui tenere conto è quello versato nel periodo di imposta 2020 per i mesi di marzo, aprile e maggio. Ovviamente requisito essenziale è che il canone sia stato versato.
Per quel che concerne i beneficiari, i soggetti aventi diritto sono coloro che svolgono un’attività professionale, artistica o d’impresa, che hanno maturato ricavi o compensi fino ad un massimo di 5 milioni di euro fino alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.
Fanno eccezione a questa regola alberghi, agriturismi e simili che non devono dimostrare di aver avuto alcun volume di ricavi o compensi. Non essendo poi indicato nulla a riguardo, vengono considerate rientranti nel novero anche le attività in regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n.190 del 2014. Stesso discorso vale per imprenditori agricoli che però hanno comunque il vincolo di compenso massimo.
Come richiedere il credito d’imposta locazioni
Ma qual è la condizione necessaria affinché il soggetto beneficiato possa avere accesso alla cessione del credito d’imposta locazioni? In primis bisogna dimostrare che vi sia stato un calo del fatturato, e bisogna dimostrare di non aver superato incassi pari a 5 milioni di euro.
La riduzione del fatturato deve essere di almeno il 50% nei mesi di lockdown (quindi marzo aprile e maggio 2020). Tale riduzione del fatturato deve essere documentata per ognuno dei mesi, quindi è possibile anche che essa si sia verificata per uno solo dei tre mesi o per due mesi su tre.
Nel caso di attività non commerciali, affinché si possa beneficiare di tale misura prevista, il requisito deve essere che l’immobile per il quale si versa il canone non sia ad uso abitativo e non sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale. Sempre nella circolare espletate dell’Agenzia delle Entrate si legge a riguardo che il credito spetta al di là della categoria catastale dell’immobile, rilevando il reale uso dello stesso nelle attività.
Per quanto attiene all’utilizzo del credito sussiste il vincolo di portarlo in compensazione all’interno della dichiarazione dei redditi fatta per il periodo d’imposta della spesa. La compensazione avviene usando un modello F24 da presentare usando i tradizionali servizi telematici che sono stato messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (va indicato come codice tributo il “6920”).
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