L’ordinamento italiano prevede che un soggetto esprima le proprie volontà circa le sorti del suo patrimonio post mortem attraverso il testamento.
Il testamento è pertanto un atto attraverso cui una persona manifesta i suoi desideri. Questi ultimi potrebbero inerire sia ai beni materiali, sia a status morali (ad esempio si possono disporre indicazioni sul proprio funerale o su come far funzionare un’attività e così via).
Vediamo alcune tra le principali caratteristiche da conoscere quando si parla di testamenti.
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Tipologie di testamento
Nell’ordinamento italiano esistono diversi tipi di testamento:
- olografo
- pubblico
- segreto
- testamenti speciali
Per quel che concerne il primo, si tratta del tipo di testamento scritto di pugno da chi vuole dare “voce” alle proprie volontà. Perché sia valido, deve essere scritto a mano, di pugno del testatore, nonché debitamente firmato. La qual cosa vuol dire che risulta nullo se dovesse mancare la firma, o comunque la sua autografia.
Per il secondo invece, si tratta del testamento redatto da un notaio (in veste di pubblico ufficiale) sotto dettatura del testatore. Difficile poter dire che questo documento sia falso, al massimo si può provare a dimostrare che al momento della redazione il testatore non fosse capace di intendere o volere (non era cioè in grado di rendersi conto di ciò che diceva) oppure fosse sotto ricatto.
Ne consegue che solo l’olografo può essere impugnato per falsità, trattandosi di un documento che può essere conservato a casa o in un qualunque altro posto. Questo vuol dire che chiunque potrebbe sostituire l’originale con un falso o modificare l’autentico imitando la grafia del testatore.
Vediamo ora più nel dettaglio le 3 tipologie principali di testamento e le loro caratteristiche.
Il testamento olografo: manoscritto dal testatore
Il testamento olografo è quello scritto di pugno dal testatore (ovvero chi effettua il lascito). Oltre alla firma in chiaro, e al fatto che il testatore scriva lui, il testamento va anche datato. Ai fini della validità l’atto va scritto a penna su carta, cartoncino o anche su stoffa. Viceversa è nullo se scritto a macchina o al PC.
Il vantaggio dell’olografo è che non viene consegnato a nessuno, nemmeno il notaio, ed anzi non occorrono testimoni o altro per la sua validità. Lo si può conservare dove si ritiene opportuno, nei luoghi più confacenti alle proprie esigenze, così che le persone interessate non possano trovarlo.
Tuttavia se lo svantaggio che custodendolo personalmente si rischia che il testamento vada distrutto, bruciato, strappato, o ancora sottratto e alterato. Per quanto riguarda l’impugnazione, essa viene posta in essere in caso di vizi di forma, di sostanza o qualora si dubiti dell’incapacità mentale del testatore.
Il testamento pubblico è redatto davanti a un notaio
Il testamento pubblico è quello scritto dal notaio, in presenza di due testimoni, che hanno l’obbligo di non divulgare quanto hanno sentito.
Il suo più grande vantaggio è che non può essere manomesso e soprattutto il notaio si accerta delle capacità del testatore prima di mettere nero su bianco. Il notaio inoltre scrive esclusivamente quanto dettato dalla persona interessata.
Pur essendo sicuro da questo punto di vista, resta il fatto che il testamento pubblico può essere impugnato. Valgono in tal caso i medesimi vizi per il testamento olografo.
Il testamento segreto: una “via di mezzo”
L’ultimo tipo di testamento è quello segreto che può essere scritto sia di pugno dal testatore sia da un’altra persona che scrive per suo conto. La differenza con quello olografo è che viene consegnato al notaio in una busta sigillata e davanti a dei testimoni.
Mentre la differenza con quello pubblico è che non lo scrive il notaio, ma direttamente il testatore. Chi opta per questa via di mezzo, lo fa per evitare che qualcuno sottragga o modifichi l’atto.
I requisiti dell’atto di testamento
Partiamo dal presupposto che il testamento è atto revocabile, modificabile in qualunque momento. Il suo contenuto può essere cambiato e anche ritirato se qualcosa nel tempo dovesse mutare.
Per essere valido, il testamento va recato per iscritto. Inoltre ai sensi dell’art 587 del Codice Civile, in virtù dei limiti di legge, è possibile derogare le normative sulla successione leggibile per esprimere volontà di lascito anche a persone estranee alla famiglia.
Impugnazione del testamento: come si dimostra la falsità?
Quanto abbiamo detto sul funzionamento di un testamento non ne rende comunque inattaccabile il contenuto. Qualora infatti gli eredi legittimi non venissero inclusi nel lascito, o in qualche modo si sentissero lesi dalla quota destinata loro dal de cuius possono agire in giudizio, rivolgendosi ad un avvocato.
Il testatore dunque deve essere ben consapevole che non può stabilire le sorti del proprio patrimonio per intero, ma solo di quella che in diritto viene definita “quota disponibile”.
Ecco quindi che per provare la falsità del testamento è necessario procedere per step. In primis servirà dare mandato ad un avvocato, il quale inizierà la causa. Si sarà poi chiamati in tribunale per dare prova che la scrittura oggetto d’esame sia difforme da quella redatta dal de cuius.
Iniziare la causa non basta. È importante chiedere al giudice la nomina di un consulente d’ufficio che effettui una perizia sul testamento per appurarne la mancanza di autenticità. Per raggiungere però questo step, bisogna in prima persona insinuare il dubbio, ovvero avvalersi di una perizia di parte. Questo passaggio è necessario anche per capire se un testamento è falso, nel caso di dubbio.
In pratica servirà rivolgersi ad un esperto grafologo che possa fare una perizia sulla calligrafia del de cuius e compararla con quelle parti del testamento che hanno fatto venire il dubbio. Per svolgere questa comparazione verranno messi a confronto altri fogli scritti dal de cuius, nonché documenti debitamente da lui firmati, così da poter capire se esistano delle difformità.
Dopo aver fornito e raccolto le prime prove di falsità, il giudice avrà delle valutazioni che giustificano la nomina di un consulente tecnico d’ufficio. Il perito (terzo, imparziale e iscritto nell’albo di riferimento) farà una perizia grafologia e verificherà se il dubbio dell’istante sia o meno fondato. Per dimostrare la falsità o l’autenticità del testamento, bisogna essere in possesso dell’originale: le copie fotostatiche non hanno la medesima valenza.
Tempistiche per impugnare un testamento
Affinché una persona che ne abbia interesse possa dimostrare o raccogliere prove della falsità del testamento, ci sono cinque anni di tempi dall’apertura della successione (alias morte del de cuius). Un soggetto può far valere le sue ragioni adendo al giudice e chiedendo a quest’ultimo di annullare le disposizioni testamentarie per falsità. È per questo importante rivolgersi ad un professionista per iniziare tutto l’iter.
Chi ha il presentimento di aver avuto a che fare con un testamento falso, deve sapere che c’è tutto un iter da seguire e che ci sarà una vera e propria causa di tribunale. Questo perché è compito del giudice avallare le ipotesi avanzate da chi ha il dubbio o invece confutarle. Stante alla Suprema Corte, chi dubita dell’autenticità di un testamento deve presentare al giudice una “domanda di accertamento della provenienza della scrittura”. Di conseguenza gli spetta l’onere della relativa prova, deve cioè avere degli elementi concreti che possano dimostrare come i propri dubbi siano verosimili.
I costi per la pubblicazione di un testamento
Per quel che concerne i costi, ovviamente essi concernono solo quello pubblico e quello segreto. A seconda del notaio e delle parcella, il prezzo può variare, anche se ci sono oneri fiscali ed oneri non fiscali da pagare obbligatoriamente, più gli onorari per il professionista. Comunque sia si potrebbe spendere tra i 700 e i 2 mila euro.
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