Cosa sono gli arresti domiciliari? È una misura cautelare coercitiva personale che obbliga l’imputato a rimanere entro dei confini ben definiti posti in essere quando ci sono seri indizi della colpevolezza dell’imputato e la concreta possibilità di reiterare il reato e manipolazione di prove.
In Italia, gli arresti domiciliari sono regolati dall’art. 284 del codice di procedura penale.
Tale procedura, si colloca in una posizione intermedia tra la misura cautelare che vede l’obbligo di presentarsi giornalmente alla polizia giudiziaria e la misura della custodia cautelare in carcere, indubbiamente più gravosa per l’indagato.
La misura degli arresti domiciliari si figura in una custodia cautelare privando il soggetto della libertà personale nello stesso modo di un detenuto.
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Arresti domiciliari: luogo di confinamento
Il luogo stabilito dal giudice in caso di arresto domiciliare figura essere primariamente la propria abitazione o altro luogo di dimora privata. Tuttavia può rientrare nell’ammissibilità di luogo da cui all’indagato è fatto divieto allontanarsi anche un luogo pubblico di cura, una casa famiglia protetta o un luogo pubblico di assistenza.
Il soggetto non può in alcun modo allontanarsi dal perimetro dell’abitazione domestica o del luogo pubblico. Il giudice inoltre può vietare all’indagato di utilizzare internet, telefoni ed altri mezzi di comunicazione per contattare persone esterne.
Non rientrano negli spazi dove l’indagato può muoversi gli spazi condominiali, i cortili o giardini seppur adiacente al luogo degli arresti.
La scelta del luogo dove scontare gli arresti domiciliari dovrà essere operata dal giudice in primo luogo tenendo conto dell’esigenza imprescindibile di protezione della persona offesa.
Arresti domiciliari: Permessi e controlli
L’indagato agli arresti domiciliari, previa autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria competente, potrà, in casi di assoluta necessità che deve essere comprovata, allontanarsi dal luogo prescritto per il tempo strettamente necessario a espletare le incombenze. La casistica in cui è possibile ottenere dei permessi è lunga, si pensi solo alla necessità di sottoporsi a visite mediche o quant’altro. Ogni situazione verrà esaminata attentamente dall’autorità giudiziaria competente che darà autorizzazione o meno.
In riferimento ai controlli che possono essere imposti dal giudice figurano la possibilità da parte della polizia giudiziaria o del pubblico ministero di recarsi in ogni momento, senza preavviso, al luogo dove l’indagato è agli arresti domiciliari e la possibilità di effettuare tale controllo attraverso dei dispositivi elettronici o di altri strumenti tecnici da installare. L’indagato può rifiutarsi di installarli ma, in tal caso, sarà disposta la procedura di custodia cautelare.
Durata degli arresti domiciliari
Questo provvedimento, ai sensi dell’art. 303 del c.p.p, perde efficacia nel caso in cui siano decorsi i tempi senza che sia stata emessa una sentenza di applicazione della pena o che sia stato emesso un provvedimento che disponga il giudizio abbreviato. I tempi di cui la legge parla sono:
- 3 mesi per una condanna inferiore o uguale ai 6 anni
- 6 mesi per una reclusione superiore ai 6 anni
- 1 anno per i delitti più gravi. La reclusione prevista è la massima.
Visite da parte di amici e parenti
Non è possibile ricevere visite da amici e parenti o estranei al di fuori dei propri familiari che convivono nell’abitazione o che gli offrono assistenza.
È il giudice che stabilisce chi può interloquire con l’indagato: nel caso specifico, quindi, di norma solo coloro che convivono con il soggetto o il suo difensore.
Quando non si applicano gli arresti domiciliari
Esistono delle situazioni che devono essere valutate dal giudice in cui gli arresti domiciliari non sono possibili. Eccone una sintesi:
- Quando il giudice ritiene il fatto di lieve entità e che, con la sentenza, possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Art. 275 c.p.p.
- Oppure quando nei 5 anni precedenti al fatto per il quale si procede, il soggetto sia stato condannato per il reato di evasione.
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