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Può capitare di rimanere coinvolti in un sinistro stradale con un veicolo che da controlli non risulta assicurato
Per cui il soggetto danneggiato si domanda come possa o meno effettuare una richiesta di risarcimento e quali sono i danni tutelati.
Quanti sono i veicoli non assicurati in Italia?
Quando l’incidente avviene ad opera di un’auto senza assicurazione, la situazione è piuttosto complicata. La qual cosa è dimostrata dalla polizia stradale, il cui rapporto parla chiaro: sono sempre di più i mezzi che circolano in strada privi di copertura assicurativa.
Ad esempio nel 2017 i veicoli senza una RC Auto sono 5 milioni, pari al 13% del totale, rispetto all’8,7% registrato nel 2015 (fonte money.it). Gli automobilisti diventano sempre più incuranti delle varie sanzioni che la legge prevede per chi non ha assicurazione. In particolare è l’articolo 193 del Codice della Strada a dettare regole e sanzioni per coloro che risultano inadempienti.
Nonostante questo sia vero, è vero anche che l’ordinamento italiano ha cercato di instaurare una tutela per coloro che vengono danneggiati o lesionati da un automobilista senza polizza assicurativa.
ATTENZIONE: L’assicurazione non scade immediatamente, ma in alcuni casi ci sono comunque 15gg di copertura (clicca qui per scoprire come funziona)
Il Fondo Garanzie Vittime della strada
Quando un mezzo non è assicurato o addirittura non identificato, a risarcire il danneggiato è il Fondo di Garanzie per le Vittime della Strada. Esso è nato con la legge 990/1996 e viene controllato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
È a ben vedere un organo in grado di tutelare tutti coloro che non hanno la possibilità di essere risarciti per il danno da coloro che lo hanno provocato. Da dove vengono attinti i fondi? Dagli automobilisti. Pare infatti che all’interno di ogni polizza assicurativa è presente un’aliquota del 2,5% applicata ad ogni premio RC Auto che ha lo scopo di accrescere le casse del Fondo.
Come chiedere il risarcimento del danno ed eventuali limiti
Per poter chiedere il risarcimento del danno, il danneggiato deve effettuare egli stesso una richiesta, magari rivolgendosi alla compagnia assicuratrice che si occupa della procedura nella Regione in cui si è consumata in tal senso l’azione risarcitoria può essere attuata rispettando il limite dei massimali che la legge in vigore ha stabilito per l’anno in cui si è verificato l’incidente.
Ad oggi, i massimali sono i seguenti:
- € 5.000.000,00 per danni a persona per sinistro;
- € 1.000.000,00 per danni a cose per sinistro.
Per stabilire invece quali siano i danni risarcibili dal FGVDS bisogna esaminare nella tipologia dell’incidente e del veicolo che l’ha provocato. Dopodiché ci sono delle procedure ben mirate per la presentazione della richiesta risarcitoria.
Si può avanzare quindi una richiesta di risarcimento del danno al Fondo di Garanzia delle vittime della strada solo se il danno viene:
- Causato da veicolo non identificato
- Causato da veicolo non assicurato
- Causato da veicolo assicurato con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa
- Causato da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo
- Causato da veicoli esteri con targa non corrispondente allo stesso veicolo
- Causato da un veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario
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I tempi di liquidazione del danno da veicolo non assicurato
Per quanto concerne le tempistiche ai fini del risarcimento dei danni da parte del Fondo è importante tenere d’occhio i termini prescrittivi stabiliti dalla legge. Qualora si superasse il termine di leghe infatti si perde il diritto ad essere risarciti. L’ordinamento italiano stabilisce questo termine a due anni, che iniziano a decorrere dal giorno del sinistro. Tuttavia se dovesse essere stato il sinistro causa di morte di una o più persone, la prescrizione sale a 10 anni.
La compagnia assicurativa che liquida il sinistro attraverso il fondo propone una offerta conciliativa nel termine di due mesi. Se invece si ritiene che il richiedente non abbia diritto al risarcimento entro 60 giorni dovrà la compagnia espletare le sue motivazioni a riguardo, così che il danneggiato possa provvedere sul da farsi (citando in giudizio il Fondo).
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