Nella quotidianità, il contratto previsto dal nostro ordinamento italiano rappresenta la base dei normali rapporti che intercorrono tra le persone. Si pensi al lavoro, alla casa, al commercio. Insomma è un negozio giuridico su cui si fonda la società.
Per definizione, dicesi contratto un vincolo giuridico che coinvolge due o più parti, e che produce effetti giuridici, come estinzione, modifica o costituzione. Influenza, detto in altri termini, tutti i rapporti giuridici a contenuto patrimoniale.
Ogni contratto deve avere dei requisiti, che si suddividono in elementi essenziali ed elementi accessori. Il nostro obiettivo è di concentrarci su quelli accidentali (accessori), ma per capirne fino in fondo la portata, occorre analizzare almeno per sommi capi anche i requisiti necessari. Andiamo ad analizzare qui di seguito i requisiti necessari e quelli accidentali, nonché la classificazione dei vari contratti più importanti e le eventuali limitazioni previste dalla legge nell’uso degli elementi accessori riportati più avanti.
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Come si possono classificare i contratti
Giacché stiamo inquadrando il concetto di contratto, allora è bene anche fare un accenno sulle varie categorie contrattuali esistenti, che cambiano in base alla specifica esigenza. Si pensi infatti alla differenza tra contratti atipici e contratti tipici. Se con un contratto tipico lo schema negoziale è quello previsto dal legislatore, con un contratto atipico si utilizza uno schema negoziale del tutto nuovo. Si pensi ancora ad i contratti con efficacia reale che si distinguono da quelli con efficacia obbligatoria: questi ultimi sono quelli che si pongono come scopo il trasferimento della proprietà di una cosa determinata.
E ancora, è il caso di evidenziare la distinzione tra contratti reali e contratti consensuali. Nel primo caso il tutto si conclude con la consegna del bene, mentre nel secondo si conclude con il consenso manifestato. Anche la distinzione tra contratti unilaterali e contratti a prestazioni corrispettive: con i primi solo una delle parti è impegnata a fare una determinate cosa o anche a non farla, mentre con i secondi si verifica uno scambio reciproco di prestazioni.
È bene ricordare infine la distinzione tra un contratto a titolo oneroso che comporta il sacrificio di un patrimonio, e contratto a titolo gratuito che non prevede sacrifici del patrimonio. Stesso vale per i contratti associativi, per i quali le parti si pongono come obiettivo la realizzazione di un interesse comune, e per i contratti di scambio all’interno dei quali le parti sono schierate agli antipodi per la sussistenza di un conflitto di interessi.
I requisiti necessari di un contratto
Per capire a pieno la portata dei requisiti accidentali di un contratto, devi imparare a fare la giusta distinzione con quelli essenziali. Partendo dall’assunzione per il quale ogni ordinamento giuridico ha i suoi parametri per definire essenziali e accessori gli elementi contrattuali, in Italia per considerare valido un contratto, bisogna costituirlo secondo le seguenti regole:
- Vanno indicate espressamente le parti, cioè i soggetti che sono coinvolti nella stipula;
- Va scritto esplicitamente l’accordo tra le parti, definibile come il punto d’incontro sussistere tra le due parti che per loro volontà decidono di sottoscrivere il contratto;
- Deve includere la causa, cioè la funzione sociale ed economica del contratto;
- Non può mancare l’oggetto, ovvero quello che A deve fare in favore di B e viceversa affinché sussista il vincolo. La prestazione delle parti deve essere sempre possibile, lecita, determinata o determinabile;
- Immancabile è anche la forma, cioè il modo in cui si esplica la volontà delle parti. Di solito si predilige, come puoi immaginare la forma scritta.
Gli elementi accidentali
Evitando in tal sede di analizzare nel dettaglio i requisiti poc’anzi indicati, andiamo ora a fare un’attenta analisi di quelli che sono invece gli elementi accidentali più importanti. E ovviamente non possiamo non indicare la condizione, il modo e il termine.
Prima però vediamo cosa si intende per requisito accessorio. Gli elementi definiti accidentali all’interno del contratto sono quelli che perfezionato il suo contenuto, arricchendosi e migliorandolo, modificandolo o precisando certe cose, ma che in realtà non sono obbligatori ai fini della validità dell’accordo contrattuale. In pratica la loro presenza nella redazione del contratto dipende solo ed esclusivamente dalla volontà delle parti di voler essere più meticolosi in ciò che si indica.
- La condizione: Il primo elemento che vogliamo porre alla tua attenzione, forse perché tra i più diffusi, sicuramente è la condizione. Inserendo questo parametro in un contratto, le parti coinvolte vanno a sottoporre la risoluzione del contratto e la sua efficacia (ma anche solo ad una parte di esso) ad un avvenimento futuro che potrebbe anche non verificarsi. Dal suo canto la condizione può essere sia sospensiva che risolutiva. Nel primo caso l’efficacia del contratto inizia a decorrere quando l’evento previsto viene determinato e dedotto. Nel secondo caso invece l’efficacia contrattuale si ha solo se quel determinato evento venga meno. Qualora la condizione dovesse ledere una norma imperativa, dovesse essere contraria all’ordine pubblico o minare il buon costume, il contenuto del contratto risulterà nullo. Se invece risultare essere la condizione impossibile, la nullità contrattuale vale esclusivamente qualora la condizione sia sospensiva. Nel caso sia risolutiva, verrà considerata come non apposta.
- Il termine: Il secondo degli elementi accidentali del contratto che vogliamo analizzare è il termine. Si tratta di un parametro accessorio di ampio utilizzo in quanto rappresenta quel momento certo e futuro dal cui verificarsi cominciano a decorrere (o smettono di esistere) gli effetti del contratto. Più nello specifico si parla di termine iniziale quando l’efficacia comincia a decorrere in un secondo momento, o comunque è participata. Di contro si parla di termine finale quando gli effetti del contratto si dispiegano già quando lo stesso viene concluso e non si perfeziona nella data riportata in calce dalle parti.
- Il modo: Ultimo tra gli elementi accidentali del contratto degno di menzione è il modo. Detto anche onere, rappresenta quello che il destinatario del negozio a titolo gratuito deve porre in essere. La qual cosa comporta una diminuzione del beneficio economico accordato a quest’ultimo. È giusto evidenziare che nel nostro codice civile non è indicato in maniera espressa il modo come elemento accidentale. Tuttavia se ne può dedurre la sua portata dall’articolo 793 (che si occupa di donazione) nonché dall’articolo 587 (che si occupa del testamento)
Il contratto e i suoi effetti
È normale che in presenza di requisiti accidentali, si rafforzano gli effetti del contratto. Come funziona per ogni atto giuridico, anche nel caso del contratto quanto indicato al suo interno vincola le parti. Gli effetti prodotti dal contratto sono obbligatori, in considerazione che trattasi di un documento capace di modificare, creare ed estinguere obbligazioni (vincolanti le parti, tra le parti e un terzo, obbligazioni reali e così via).
I limiti degli elementi accidentali
Ci sono dei limiti circa l’uso degli elementi accidentali? La risposta non può che essere positiva. Tali requisiti non sempre possono essere inseriti in un contratto, in quanto la legge ne limita la portata. Si pensi al modo, che può essere inserito solo nei contratti a titolo gratuito. O ancora la condizione, così come il termine, non possono essere utilizzati in caso di contratto puro (per negozi giuridici puri, si intende matrimonio, o anche accettazione dell’eredità e rinuncia all’eredità).
Nell’insieme possono apparire comunque elementi utili per completare il contenuto contrattuale ed indirizzare le parti ad un comportamento idoneo rispetto a quanto hanno accettato.
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