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Approfondimento sulla procedura di risarcimento diretto
Ai sensi del DPR 254/2006 il risarcimento diretto è una procedura che anziché basarsi sulla richiesta risarcitoria alla compagnia assicurativa della controparte consente di richiedere la liquidazione del danno alla propria compagnia.
L’indenizzo diretto (chiamato anche risarcimento diretto) ha lo scopo di ridurre i tempi di solito troppo lunghi per la liquidazione da parte di chi ha provocato l’incidente stradale.
Fino a qualche anno fa questo metodo di risarcimento dei sinistri non era affatto previsto. Pertanto, in caso di sinistro stradale, il soggetto danneggiato doveva rivolgersi direttamente all’assicurazione del veicolo danneggiante. Oggi non è più così e pertanto il danneggiato può rivolgersi direttamente alla propria assicurazione per ottenere il risarcimento del danno.
Spesso, nell’ambito del diritto delle assicurazioni italiano, il risarcimento diretto viene indicato con la sigla CARD, alias di Convenzione Tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto.
In che cosa consiste il risarcimento diretto e quando si applica
L’indennizzo diretto (o risarcimento) può essere applicato quando il sinistro stradale coinvolge non più di due veicoli e se non ci sono state lesioni alla persona maggiori valutate con più di 9 punti di invalidità. I due mezzi coinvolti devono essere a motore, identificati, e godere di copertura assicurativa. Per cui esso è valido, a prescindere dal fatto che da esso siano derivati danni ai veicoli, lesioni ai conducenti coinvolti o ambedue i danni.
L’indennizzo in oggetto è a favore del soggetto assicurato non responsabile dell’incidente verificatosi, o al massimo colpevole solo in parte del fatto accaduto.
Detto questo, ricordiamo tuttavia che per far sì che il risarcimento diretto sia ampiamente riconosciuto da parte della compagnia assicurativa, occorre che ci siano alcuni requisiti. Vediamo insieme quali.
Come prima cosa l’azione diretta può essere applicata se all’interno del modello CAI (constatazione amichevole) viene descritta in chiaro la dinamica dell’evento. Deve altresì presentare la firma di ambedue le parti coinvolte, attestante la non colpevolezza dell’assicurato alla compagnia. Inoltre bisogna mettere a completa disposizione il veicolo danneggiato per la perizia del Fiduciario della compagnia.
I rischi coperti dal risarcimento diretto
Per quanto concerne i rischi coperti dal risarcimento diretto, essi sono:
- Danni al veicolo e tutte le spese affrontate per sopperire alle conseguenze del sinistro;
- Danni fisici riportati dal conducente non superiori al 9%;
- Danno alle cose trasportato dal veicolo al momento del sinistro w rientranti nell’asse di proprietà di assicurato o conducente.
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 141 del CDA i soggetti trasportati che riportano lesioni hanno sempre e comunque diritto a chiedere il risarcimento alla compagnia che assicura il veicolo sui viaggiavano. Questo, al di là del soggetto su cui ricade la responsabilità.
Chi può avviare l’azione risarcitoria diretta
Possono avvalersi del risarcimento diretto del sinistro tutti i proprietari dei veicoli immatricolati in Italia (per i veicoli immatricolati al di fuori dei confini, non può essere esperito questo tipo di risarcimento).
Di conseguenza affinché possa trovare applicazione questa tipologia di azione risarcitoria, i mezzi devono risultare assicurati per la RCA con assicurazioni autorizzate ad esercitare l’attività in Italia.
Una volta che l’assicurazione abbia accertato che la richiesta del cliente sia regolare e a norma, dovrà nel più breve tempo possibile provvedere a risarcire i danni sulla base della normativa (art. 149 CDA). Qualora la compagnia non provvedesse a rispettare le tempistiche previste dalla legge per la liquidazione del danno, il danneggiato può avvalersi dell’ausilio di un avvocato per adire le vie legali.
L’iter delle compagnie assicurative in caso di risarcimento diretto del sinistro
Quanto appena detto, rappresenta sommariamente i presupposti che il cliente deve avere per rivolgersi ad una assicurazione e presentare la richiesta di risarcimento diretto in caso di sinistro stradale tra due veicoli. Ma qual è dal suo canto, l’iter che seguirà la compagnia assicuratrice per accettare o rifiutare la proposta di risarcimento?
I passi obbligati da seguire fanno riferimento soprattutto ai due requisiti di tempistica e modalità. Ci vorranno per cui:
- 30 giorni, qualora il modulo blu di constatazione amichevole presenti le firme di ambedue le parti coinvolte;
- 60 giorni, quando il modulo blu di constatazione amichevole non ha la firma di nessuna delle due parti coinvolte;
- 90 giorni, quando oltre ai danni ci sono state lesioni fisiche alle persone.
È bene sottolineare in tal senso che i tempi per porre in essere la liquidazione vengono stabiliti dalla legge. L’assicurazione infatti invierà all’interessato una proposta. Se quest’ultima viene accettata di buon grado, il soggetto che dovrà godere del risarcimento avrà diritto al pagamento entro e non oltre i 15 giorni. L’importo propinato dovrà aver ricevuto il beneplacito del diretto interessato, il che vuol dire che l’erogazione è prevista solo a seguito dell’accettazione della somma proposta dalla compagnia al cliente.
Qualora il cliente consideri la somma proposta troppo modica, o se la richiesta non viene esperita entro i termini stabiliti, allora si potranno far valere i propri diritti attraverso l’aiuto di uno studio legale.
Documentazione da presentare per esperire l’azione risarcitoria
Per avviare la procedura di risarcimento, il cliente è tenuto a presentare alla propria compagnia una denuncia, corredata del modello CAI (anche detto CID) e del la richiesta di risarcimento dei danni materiali e/o fisici.
- Documentazione incompleta
Circa la documentazione, ricordiamo che qualora il cliente non fornisca tutto quanto in suo possesso, la compagnia ha l’obbligo do comunicarglielo entro 30 giorni. La qual cosa significa che si verificherà l’interruzione dei termini, i quali cominceranno nuovamente a decorrere quando la compagnia sarà in possesso di tutti i documenti necessari.
La liquidazione diretta del danno e i vantaggi
Da quello che abbiamo fin qui spiegato, si evincono in modo palese i vantaggi del risarcimento diretto. In primis essi ineriscono all’abbreviazione dei tempi di risarcimento, ma concernono anche il miglioramento del rapporto tra assicurato ed impresa assicuratrice. Il tutto, favorendo anche la riduzione dei premi assicurativi.
Quest’ultimo punto, lo si deve al fatto che le assicurazioni riusciranno a gestire e ad amministrare le pratiche di indennizzo riducendo e abbattendo di gran lunga i costi.
La giurisprudenza a riguardo del risarcimento diretto dei sinistri
Dal 2006 la portata del risarcimento danno derivante da sinistro stradale è dunque cambiato, snellendo gli iter procedurali di solito prolissi in caso di azione risarcitoria classica. Dunque, la giurisprudenza a riguardo non ha mai smesso di pronunciarsi in favore dei soggetti che avanzano pretesa risarcitoria alla propria compagnia assicurativa anziché a quella del veicolo danneggiante. Le seguenti sentenze ne sono un tipico esempio.
- Cassazione civile Sezione III sentenza del 07/02/2017 n. 3146
La procedura di indennizzo diretto può essere esperita ogni volta che due veicoli sono coinvolti in un sinistro, purché non siano stati coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) responsabili del danno. La decisione della Cassazione si basa sull’assunto dell’art. 150 del codice delle assicurazioni private, che contiene la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale.
- Cassazione civile Sezione III sentenza del 19/12/2016 n. 26098
La legge distingue tra sinistri con soli danni a cose (art. 148, comma 1) e sinistri con danni alla persona (art. 148 comma 2). Pertanto nel sistema del c.d. indennizzo diretto (art. 149 Cod. ass.) la richiesta del soggetto leso nei riguardi della propria assicuratore non è proponibile se non preceduta dalla richiesta di risarcimento del danno di cui all’art. 148 Cod. ass., attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 148, comma 1 e art. 145 Cod. ass.).
L’articolo 149 del CDA
È l’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni a disciplinare il contenuto, le modalità e le tempistiche di un’azione risarcitoria esperita nei riguardi della propria compagnia assicurativa.
In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilita’ civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonche’ i danni alle cose trasportate di proprieta’ dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141.
L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, e’ obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato e’ tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta e’ imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno.
In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato puo’ proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile puo’ chiedere di intervenire nel giudizio e puo’ estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilita’ del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.
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